Decreto sostegni ter: 30 milioni per le piscine
30/01/2022

In attesa delle modalità attuative e dei criteri di assegnazione, un segnale di attenzione alle difficoltà del mondo del nuoto che ci si augura venga seguito da altri provvedimenti

Il testo del Decreto Sostegni ter è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022.

Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 prevede nuovi ristori a fondo perduto  contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, contenimento degli aumenti dei prezzi dell’energia e in materia di lavoro, e conferma molte delle novità già trapelate con la diffusione della bozza, discussa e approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso 21 gennaio.

Per quanto riguarda lo sport si prevede in particolare:

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

Si tratta del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, di importo complessivo non inferiore a euro 10.000 in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. Il credito d’imposta è pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Si tratta di ulteriori contributi a fondo perduto che saranno messi a disposizione del Dipartimento per lo sport al quale potranno inoltrare domanda società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, esclusivamente per spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test per diagnosticare l’infezione da Covid.

3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

Si tratta dell’incremento delle risorse a disposizione del Fondo unico che finanzia progetti relativi a:

  • incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport;
  • sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
  • sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
  • sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
  • garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;
  • sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Una quota di tali risorse fino a un massimo di 30 milioni (non è però specificato un minimo) è espressamente destinata a alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria: una previsione certamente dovuta al pressing esercitato sul governo dal presidente di Federnuoto Paolo Barelli. 

Sono inoltre previste misure contro il caro bollette: si introduce un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Viene inoltre introdotto, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili per ridurre in parte gli oneri di sistema sulle bollette.

In attesa delle modalità attuative e dei criteri di assegnazione, un segnale di attenzione alle difficoltà del mondo del nuoto che ci si augura venga seguito da altri provvedimenti.

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