L’articolo 1 del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) prevede, per imprese e lavoratori autonomi, l’erogazione, a determinate condizioni, di un contributo a fondo perduto.
L’agevolazione riguarda anche quei sodalizi costituiti sotto forma di società di capitali (ssd o cooperative), nonché quegli enti non commerciali (asd, culturali ecc.) titolari di partita Iva.
Di conseguenza l’asd con solo codice fiscale, in quanto svolge esclusivamente attività istituzionale e non commerciale, è esclusa dal beneficio.
Sono altresì esclusi i soggetti che hanno cessato la partita Iva prima del 23.03.2021, o coloro che hanno avviato l’attività dopo il 24.03.2021.
I destinatari del contributo devono:
a) aver conseguito, nell’anno 2019, ricavi non superiori a 10 milioni di euro;
b) rispettare uno dei seguenti requisiti:
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 le seguenti percentuali:
Calcolo del contributo
L’importo minimo riconosciuto è di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di erogazione
I soggetti interessati possono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza a partire dal 30.03.2021 e non oltre il 28.05.2021.
A scelta del beneficiario l’Agenzia delle Entrate erogherà il contributo mediante accredito su conto corrente bancario o postale oppure con riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. L’opzione è irrevocabile. Si ricorda infine che l’Amministrazione Finanziaria con CM 22/E del 21.07.2020 ha stabilito che, anche per le asd e ssd, il metodo di determinazione del contributo a fondo perduto deve essere basato solo sui ricavi commerciali con conseguente esclusione dal calcolo dei cd ricavi/corrispettivi “decommercializzati”.