Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020
Sport
SCADUTO
01
Aprile
2021
Italia

Entro il prossimo 1° aprile 2021 i soggetti (lavoratori autonomi, imprese, Enti non commerciali) che hanno effettuato, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, sponsorizzazioni nei confronti di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, che svolgono attività sportiva giovanile, devono, per usufruire del credito d’imposta, pari al 50% dell’importo complessivo dell’investimento realizzato, inviare la richiesta al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando il seguente modulo:

La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo Pec ufficiosport@pec.governo.it o alla mail servizioprimo.sport@governo.it unitamente agli allegati richiesti in calce al relativo modulo.

Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e, quindi, entro il 30 giugno 2021, il Dipartimento per lo Sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione inviata, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo Sport procederà alla ripartizione proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.

L’importo complessivo dell’investimento realizzato non deve essere inferiore a 10 mila euro.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il Modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l’utilizzo.

Ovviamente, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, nel caso riscontri durante l’ordinaria attività di controllo l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne darà comunicazione al Dipartimento per lo Sport che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.

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